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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461pubblicata il 7 gennaio 2002

Versioni di questo atto (5)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 7 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006
Discordanza nella fonte: nome file 2002-01-07, FRBRExpression 2002-01-22
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dal 8 dicembre 2006 al 8 ottobre 2010Apri il testo al 8 dicembre 2006Confronta
dal 9 ottobre 2010 al 28 dicembre 2010Apri il testo al 9 ottobre 2010Confronta
dal 29 dicembre 2010 al 27 aprile 2012
Discordanza nella fonte: nome file 2010-12-29, FRBRExpression 2010-10-09
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dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 28 aprile 2012

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore

Art. 9.

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico 1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)), per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)). 2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo ((198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare)); si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo ((198 del codice dell'ordinamento militare)) ed all'articolo 7. 3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.

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Relazioni con altre norme

20022010rinvia a
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461rinvia aDecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 667 gennaio 2002
Decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 — Le leggi che non tornano