Art. 10.
Soggetti beneficiari a titolo gratuito
Art. 10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito 1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti: a) le universita' statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136; d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)); e) l'Istituto superiore di sanita', per finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; f) i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.