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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296pubblicata il 2 febbraio 2006

Versioni di questo atto (7)

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dal 2 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006
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dal 15 agosto 2012 al 31 dicembre 2015Apri il testo al 15 agosto 2012Confronta
dal 1 gennaio 2016 al 30 dicembre 2019Apri il testo al 1 gennaio 2016Confronta
dal 31 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020
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dal 29 febbraio 2020 al 31 dicembre 2023
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dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 1 gennaio 2024

Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore

Art. 11.

Soggetti beneficiari a canone agevolato

Art. 11. Soggetti beneficiari a canone agevolato 1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalita' di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettivita' e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; c) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) la Croce Rossa Italiana; e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948; g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali: 1) PUNTO DA INTENDERSI NON PUBBLICATO, IN QUANTO NON AMMESSO AL VISTO DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI; 2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca; 3) svolgono la propria attivita' sulla base di programmi di durata almeno triennale; 4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresi' la effettiva fruibilita' degli stessi da parte della collettivita'.

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Relazioni con altre norme

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Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Legge 28 febbraio 2020, n. 8rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29629 febbraio 2020
Legge 5 giugno 2020, n. 40rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 2966 giugno 2020
Legge 11 settembre 2020, n. 120rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29614 settembre 2020
Legge 25 febbraio 2022, n. 15rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29628 febbraio 2022
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296 — Le leggi che non tornano