Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296pubblicata il 2 febbraio 2006

Versioni di questo atto (7)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 2 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006
Discordanza nella fonte: nome file 2006-02-02, FRBRExpression 2006-02-17
Apri il testo al 2 febbraio 2006Confronta
dal 1 gennaio 2007 al 14 agosto 2012Apri il testo al 1 gennaio 2007Confronta
dal 15 agosto 2012 al 31 dicembre 2015Apri il testo al 15 agosto 2012Confronta
dal 1 gennaio 2016 al 30 dicembre 2019Apri il testo al 1 gennaio 2016Confronta
dal 31 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020
Discordanza nella fonte: nome file 2019-12-31, FRBRExpression 2016-01-01
Apri il testo al 31 dicembre 2019Confronta
dal 29 febbraio 2020 al 31 dicembre 2023
Discordanza nella fonte: nome file 2020-02-29, FRBRExpression 2016-01-01
Apri il testo al 29 febbraio 2020Confronta
dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 1 gennaio 2024

Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore

Art. 14.

Durata della concessione o locazione

Art. 14. Durata della concessione o locazione 1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni. 2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse. 2-bis. Per i soggetti ((di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11)), qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 ((...)) del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta. ((Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 )).

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19952022abrogarinvia arinvia arinvia arinvia a
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Legge 28 febbraio 2020, n. 8rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29629 febbraio 2020
Legge 5 giugno 2020, n. 40rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 2966 giugno 2020
Legge 11 settembre 2020, n. 120rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29614 settembre 2020
Legge 25 febbraio 2022, n. 15rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29628 febbraio 2022
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296 — Le leggi che non tornano