Art. 15.
Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 15. Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili. 2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.