Art. 23.
Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze
Art. 23. Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. 2. Il regime della gratuita' delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte. 3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.