Art. 26.
Presentazione delle domande
Art. 26. Presentazione delle domande 1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attivita' di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico e' un istituto religioso o una societa' di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso puo' essere iscritto in calce alla domanda medesima.