Art. 27.
Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
Art. 27. Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 1. Gli immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14.