Art. 9.
Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato
Art. 9. Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato 1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonche' gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione e' rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.