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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296pubblicata il 2 febbraio 2006

Versioni di questo atto (7)

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dal 2 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006
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dal 31 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020
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dal 29 febbraio 2020 al 31 dicembre 2023
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dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 1 gennaio 2024

Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore — confrontato con la versione del 1 gennaio 2016

Art. 1.

Ambito di applicazione

Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo e: a) non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto ed attuale; b) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; c) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; d) che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; e) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

Versione del 1 gennaio 2016 — testo identico

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Art. 2.

Procedimento

Art. 2. Procedimento 1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto. 2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte. 3. Si procede a trattativa privata, quando: a) e' andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto; b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000; c) un soggetto gia' concessionario o locatario di un bene immobile di proprieta' dello Stato chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene gia' locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non puo' essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata; d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento. 4. Le concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario o locatario, previa rideterminazione del canone e verifica: a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonche' l'effettuazione delle opere di manutenzione previste; b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; c) della possibilita' concreta di una piu' proficua valorizzazione dell'immobile. 5. La domanda di rinnovo e' presentata alla Filiale competente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.

Versione del 1 gennaio 2016 — testo identico

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Art. 3.

Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione

Art. 3. Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione 1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni. 2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non compare, l'Agenzia del demanio, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.

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Art. 4.

Condizioni delle concessioni e delle locazioni

Art. 4. Condizioni delle concessioni e delle locazioni 1. Il canone ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio. 2. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. 3. La durata della concessione e della locazione e' stabilita in anni sei. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove: a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione; b) quando l'Agenzia del demanio, con determinazione motivata, ne ravvisa l'opportunita', in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.

Versione del 1 gennaio 2016 — testo identico

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Art. 5.

Decadenza e revoca della concessione

Art. 5. Decadenza e revoca della concessione 1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione la competente filiale dell'Agenzia del demanio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza e' adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 3. La sub-concessione del bene, totale o parziale, e' vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione. 4. L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. L'Agenzia del demanio comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalita' di cui al comma 1.

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Art. 6.

Risoluzione e recesso della locazione

Art. 6. Risoluzione e recesso della locazione 1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere: a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio; b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile. 4. L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

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Art. 7.

Lavori di manutenzione

Art. 7. Lavori di manutenzione 1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. 2. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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Art. 8.

Effetti della concessione e della locazione

Art. 8. Effetti della concessione e della locazione 1. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato.

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Art. 9.

Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato

Art. 9. Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato 1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonche' gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione e' rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

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Art. 10.

Soggetti beneficiari a titolo gratuito

Art. 10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito 1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti: a) le universita' statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136; d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)); e) l'Istituto superiore di sanita', per finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; f) i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.

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Art. 11.

Soggetti beneficiari a canone agevolato

Art. 11. Soggetti beneficiari a canone agevolato 1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalita' di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettivita' e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135; b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; c) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) la Croce Rossa Italiana; e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948; g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali: 1) PUNTO DA INTENDERSI NON PUBBLICATO, IN QUANTO NON AMMESSO AL VISTO DELLA SEZIONE DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI; 2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca; 3) svolgono la propria attivita' sulla base di programmi di durata almeno triennale; 4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresi' la effettiva fruibilita' degli stessi da parte della collettivita'.

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Art. 12.

Misura del canone e modalita' di determinazione

Art. 12. Misura del canone e modalita' di determinazione 1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio. 2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti e' operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualita' di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualita' di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere. 3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto: a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile; b) dello stato di vetusta' e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario; c) della durata della concessione o locazione; d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri. 4. L'ammontare del canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

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Art. 13.

Disciplina dei rapporti in corso

Art. 13. Disciplina dei rapporti in corso 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validita' fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori possono comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti e' subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme rimanendo acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.

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Art. 14.

Durata della concessione o locazione

Art. 14. Durata della concessione o locazione 1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni. 2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse. 2-bis. Per i soggetti ((di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11)), qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 ((...)) del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta. ((Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 )).

Versione del 1 gennaio 2016 — testo diverso

Art. 14. Durata della concessione o locazione 1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni. 2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse. (( 2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta. ))

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Art. 15.

Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 15. Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili. 2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

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Art. 16.

Beni di interesse storico-artistico

Art. 16. Beni di interesse storico-artistico 1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

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Art. 17.

Decadenza e revoca della concessione

Art. 17. Decadenza e revoca della concessione 1. La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5.

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Art. 18.

Risoluzione e recesso della locazione

Art. 18. Risoluzione e recesso della locazione 1. La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 6.

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Art. 19.

Effetti della concessione o locazione

Art. 19. Effetti della concessione o locazione 1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo e' applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8.

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Art. 20.

Presentazione delle domande

Art. 20. Presentazione delle domande 1. I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell'Agenzia del demanio una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati identificativi dell'immobile, l'oggetto dell'attivita' da svolgere, le finalita' di utilizzo, l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la disponibilita' delle risorse finanziarie, nonche', per il beni di interesse storico artistico, gli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

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Art. 21.

Istruttoria del procedimento

Art. 21. Istruttoria del procedimento 1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformita' dell'utilizzo proposto con le finalita' di cui all'articolo 9. 2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruita' del progetto e della sua effettiva fattibilita'.

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Art. 22.

Domande concorrenti

Art. 22. Domande concorrenti 1. Nell'ipotesi di presentazione di piu' domande di concessione o locazione relative al medesimo bene e' preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

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Art. 23.

Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze

Art. 23. Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. 2. Il regime della gratuita' delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte. 3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.

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Art. 24.

Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri

Art. 24. Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri 1. Gli immobili di proprieta' dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche, a fronte del pagamento di un canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione. 3. La stipula degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma 1 e' subordinata alla previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.

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Art. 25.

Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio

Art. 25. Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio 1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificita' dell'attivita' religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente. 2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.

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Art. 26.

Presentazione delle domande

Art. 26. Presentazione delle domande 1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attivita' di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico e' un istituto religioso o una societa' di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso puo' essere iscritto in calce alla domanda medesima.

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Art. 27.

Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Art. 27. Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 1. Gli immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14.

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Art. 28.

Effetti della concessione o locazione

Art. 28. Effetti della concessione o locazione 1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8.

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Art. 29.

Norme abrogate

Art. 29. Norme abrogate 1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento e' abrogata ogni previsione di legge che contempli l'applicazione di un canone ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 11 luglio 1986, n. 390; b) la legge 1° giugno 1990, n. 134; c) l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; d) l'articolo 5, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507; e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237; f) l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; g) l'articolo 43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41; i) l'articolo 80, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l) l'articolo 211-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aggiunto dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109, limitatamente alle parole "in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.".

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Relazioni con altre norme

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Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Legge 28 febbraio 2020, n. 8rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29629 febbraio 2020
Legge 5 giugno 2020, n. 40rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 2966 giugno 2020
Legge 11 settembre 2020, n. 120rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29614 settembre 2020
Legge 25 febbraio 2022, n. 15rinvia aDecreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 29628 febbraio 2022
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296 — Le leggi che non tornano