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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;114pubblicata il 31 luglio 2007

Versioni di questo atto (3)

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dal 31 luglio 2007 al 28 settembre 2010
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dal 29 settembre 2010 al 3 luglio 2017
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Testo vigente dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore

Art. 2.

Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi.

Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. 1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse. 2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata «Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi». 3. La Commissione e' costituita da: a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative: 1) nelle ex colonie; 2) in Albania; 3) in Tunisia; 4) in Libia; 5) in Etiopia; 6) in altri Paesi; m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative. 4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla Commissione. 5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva. 6. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione. 7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equita', che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e' soppressa. Le competenze della Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

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