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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;114pubblicata il 31 luglio 2007

Versioni di questo atto (3)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 31 luglio 2007 al 28 settembre 2010
Discordanza nella fonte: nome file 2007-07-31, FRBRExpression 2007-08-15
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dal 29 settembre 2010 al 3 luglio 2017
Discordanza nella fonte: nome file 2010-09-29, FRBRExpression 2007-08-15
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dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 4 luglio 2017

Testo vigente dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore

Art. 3.

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento. 2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro. 5. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. 6. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. 7. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. 8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.

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Relazioni con altre norme

20032012modifica
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 831 luglio 2007
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114 — Le leggi che non tornano