Art. 3.
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento. 2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro. 5. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. 6. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. 7. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. 8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.