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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;114pubblicata il 31 luglio 2007

Versioni di questo atto (3)

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dal 31 luglio 2007 al 28 settembre 2010
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dal 29 settembre 2010 al 3 luglio 2017
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Testo vigente dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore

Art. 5.

Comitato generale per i giochi

Art. 5. Comitato generale per i giochi 1. Il Comitato generale per i giochi, previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Il Comitato e' costituito da: a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un Sottosegretario di Stato da questi delegato, con funzioni di Presidente; b) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con funzioni di Vice Presidente; c) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive; h) il presidente del CONI o un suo delegato; i) il presidente dell'UNIRE o un suo delegato; l) esperti, di comprovata professionalita', in materia di giochi, tributaria o amministrativa, fino ad un massimo di cinque. 3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. 5. Per la validita' delle sedute del Comitato e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato e' adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Sono abrogati: a) l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; b) 1'articolo 4, comma 1, quinto e settimo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; c) l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 marzo 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200; d) all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, le parole: «con il quale sono altresi' stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed e' composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio»; e) ogni altra norma incompatibile con il presente articolo.

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Relazioni con altre norme

20032012modifica
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 831 luglio 2007
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114 — Le leggi che non tornano