Art. 8.
Rispetto del criterio di pari opportunita'
Art. 8. Rispetto del criterio di pari opportunita' 1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati tenendo conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
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Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
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| dal 31 luglio 2007 al 28 settembre 2010 Discordanza nella fonte: nome file 2007-07-31, FRBRExpression 2007-08-15 | Apri il testo al 31 luglio 2007 | Confronta |
| dal 29 settembre 2010 al 3 luglio 2017 Discordanza nella fonte: nome file 2010-09-29, FRBRExpression 2007-08-15 | Apri il testo al 29 settembre 2010 | Confronta |
| dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 4 luglio 2017 | — |
Art. 8.
Art. 8. Rispetto del criterio di pari opportunita' 1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati tenendo conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
| Norma che dispone | Relazione | Norma colpita | Dal |
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| Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114 | modifica | Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 8 | 31 luglio 2007 |