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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

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Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 1.

Definizioni e denominazioni

Art. 1. Definizioni e denominazioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «Agenzia»: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; b) «decreto legislativo»: decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; c) «codice dei contratti»: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; d) «direttore»: legale rappresentante dell'Agenzia ed organo di vertice responsabile dell'attivita'; e) «comitato direttivo»: organo collegiale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, che coadiuva il direttore nelle attribuzioni allo stesso conferite; f) «responsabile di settore»: dirigente preposto ad uno dei settori individuati dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia, che coadiuva il direttore nel perseguimento dei fini istituzionali ed a cui e' affidato il coordinamento dei relativi uffici; g) «responsabile di ufficio»: dirigente preposto ad uno degli uffici in cui si articolano i settori dell'Agenzia, responsabile del funzionamento e del regolare andamento dell'attivita' gestionale; h) «dirigente amministrativo»: dirigente preposto al settore amministrazione, affari legali e finanza dell'Agenzia, responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia; i) «ufficio della ragioneria e contabilita'»: ufficio del settore amministrazione, affari legali e finanza competente per la ragioneria e la gestione amministrativa e contabile, l'elaborazione degli schemi di bilancio previsionale e consuntivo e il coordinamento della spesa; l) «ufficio di controllo interno»: ufficio competente in materia di controllo strategico, di valutazione e di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) «documento programmatico (budget)»: documento annuale che indica il programma di massima delle attivita' che si svolgeranno nell'esercizio successivo, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori dell'Agenzia, sentito il dirigente amministrativo, e determina gli obiettivi economici e finanziari e ne articola le relative previsioni di spesa per le strutture dell'Agenzia; il documento programmatico (budget) e' predisposto dal direttore e approvato dal comitato direttivo; n) «cassiere»: istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Agenzia senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse, nel limite dell'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso; o) «centro di costo»: entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo; p) «costo»: causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'Agenzia per acquisire un fattore produttivo ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente; q) «entrata finanziaria»: aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi; r) «ordine di provvista fondi»: autorizzazione ad impegnare, impegno provvisorio che diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati; non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata; sostituisce l'ordine di accreditamento; s) «ricavo/provento»: causa economica dell'entrata finanziaria e non che l'Agenzia riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente; t) «risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di cassa o deficit di cassa, residui attivi e residui passivi; se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione; u) «spesa»: aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie; v) «uscita finanziaria»: diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

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Art. 2.

Autonomia finanziaria

Art. 2. Autonomia finanziaria 1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile dell'Agenzia e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza. 2. L'Agenzia e' dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo, di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. 3. La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilita' amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attivita' dell'Agenzia. L'imputazione dei costi e' aggregata per missioni istituzionali.

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Art. 3.

Documento programmatico (budget)

Art. 3. Documento programmatico (budget) 1. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico (budget) hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento. 2. Il documento programmatico (budget) di gestione definisce: a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati); b) l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche; c) le quote di stanziamento. 3. Il documento programmatico (budget) e' assegnato ai dirigenti dal direttore e definisce obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire.

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Art. 4.

Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

Art. 4. Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. 2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione formulato in termini di competenza e di cassa. 3. Le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate. 4. Le previsioni sono articolate, per l'entrata e per l'uscita, in unita' previsionali di base (UPB) in relazione alla programmazione delle attivita' e sulla base dell'aggregazione delle attivita' stesse secondo aree omogenee. L'unita' elementare e' costituita dal capitolo. 5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale. 6. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere. 7. Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 8. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi all'uscita sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative dell'Agenzia. 9. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. 10. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio ed, ove autorizzate e svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati, sono ricondotte al bilancio con informativa in apposito allegato al bilancio stesso.

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Art. 5.

Bilancio di previsione

Art. 5. Bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore e deliberato dal comitato direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, e' sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame redige apposita relazione proponendone l'approvazione o meno. La relazione contiene le considerazioni e valutazioni sull'attendibilita' delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonche' sulla congruita' delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. 2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) il preventivo economico. 3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) il bilancio pluriennale; b) la relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.

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Art. 6.

Formazione del bilancio di previsione

Art. 6. Formazione del bilancio di previsione 1. I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilita' gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse. 2. L'ufficio della ragioneria e contabilita' elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al direttore corredato della nota preliminare che esplicita: a) i programmi ed i progetti previsti; b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale. 3. Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, e' trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.

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Art. 7.

Struttura del bilancio di previsione

Art. 7. Struttura del bilancio di previsione 1. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio di previsione si distingue in decisionale e gestionale ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. 2. Il bilancio di previsione decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in U.P.B., suddivise sia per le entrate sia per le uscite in titoli, parte corrente e parte capitale, categorie e capitoli, individuate con provvedimento del direttore con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4, dello statuto dell'Agenzia. 3. Per ogni U.P.B. sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui; d) l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso. 4. Il bilancio di previsione gestionale individua, per le entrate e le uscite, i capitoli quali unita' elementari, ai fini della gestione dei programmi, progetti ed attivita' dei settori e per la successiva rendicontazione. 5. Il bilancio di previsione e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attivita' da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche. 6. In particolare, nella nota preliminare sono indicati: a) gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attivita' che ogni settore intende conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni; b) il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del direttore; c) gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati; d) i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio; e) i criteri di massima cui i titolari dei settori devono conformare la loro gestione. 7. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili dei settori. 8. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti: a) il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative; b) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale; c) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 9. Il bilancio di previsione e' corredato della pianta organica del personale nonche', ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di allegati recanti la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni. 10. A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario. 11. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

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Art. 8.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Art. 8. Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Nel bilancio di previsione di competenza e di cassa e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che si verificano nel corso dell'esercizio, il cui ammontare non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle uscite correnti. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul predetto fondo. 2. I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con provvedimento del dirigente amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno.

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Art. 9.

Quadro generale riassuntivo

Art. 9. Quadro generale riassuntivo 1. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

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Art. 10.

Bilancio pluriennale

Art. 10. Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio e descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Agenzia e non ha valore autorizzativo. 2. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.

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Art. 11.

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Art. 11. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 2. L'avanzo di amministrazione presunto puo' essere utilizzato qualora ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. 3. Il disavanzo di amministrazione presunto e' considerato all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il direttore illustra, nella relativa deliberazione, i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. 4. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il comitato direttivo dell'Agenzia deve informare, con sollecitudine, l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

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Art. 12.

Assestamento, variazioni e storni al bilancio

Art. 12. Assestamento, variazioni e storni al bilancio 1. Le variazioni al bilancio di previsione, da adottare in corso di gestione, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono deliberate dal comitato direttivo entro il 30 novembre con le procedure di cui all'articolo 6. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte. 2. Con provvedimento del direttore del'Agenzia possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B. Con le stesse modalita' si provvede all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono proposte se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. 3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. 4. Non e' consentita l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare.

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Art. 13.

Esercizio provvisorio

Art. 13. Esercizio provvisorio 1. Il Ministero vigilante puo' autorizzare, a seguito della richiesta del direttore dell'Agenzia, per un periodo non superiore a quattro mesi l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, e' consentita la gestione provvisoria e si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

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Art. 14.

Assegnazione delle risorse

Art. 14. Assegnazione delle risorse 1. A seguito dell'approvazione del bilancio le risorse sono assegnate dal direttore ai responsabili di settore ed ai responsabili di ufficio, anche ai fini della gestione interna di cui all'articolo 3. 2. La gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' settori o uffici puo' essere affidata ad un'unica struttura, al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.

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Art. 15.

Gestione delle entrate

Art. 15. Gestione delle entrate 1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. 2. Il dirigente amministrativo vigila sulla pronta ed integrale esecuzione dell'accertamento, della riscossione e del versamento delle entrate.

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Art. 16.

Accertamento

Art. 16. Accertamento 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 2. L'accertamento presuppone: a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi; b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni; c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. 3. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri aventi identico valore; b) per le entrate «proprie», derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati sulla base delle convenzioni stesse, depositate presso l'ufficio ragioneria e contabilita'; c) per le entrate patrimoniali a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi; d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; e) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 4. Il funzionario competente trasmette all'ufficio della ragioneria e contabilita' la documentazione di cui al comma 1 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

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Art. 17.

Riscossione

Art. 17. Riscossione 1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Agenzia. 2. La riscossione e' disposta tramite ordinativo di incasso fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 33. 3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' o da un suo delegato e contiene almeno: a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; f) il numero progressivo; g) l'esercizio finanziario e la data di emissione; h) la codifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Il cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere da' immediata comunicazione all'Agenzia richiedendone la regolarizzazione. 5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui. 7. Gli uffici a cui sia attribuita autonomia amministrativa possono emettere ordinativi di incasso; tali ordinativi, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita', attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato con funzioni contabili, ovvero dai loro rispettivi sostituti. 8. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

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Art. 18.

Versamento

Art. 18. Versamento 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Agenzia. 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.

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Art. 19.

Gestione delle uscite

Art. 19. Gestione delle uscite 1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

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Art. 20.

Impegno di spesa

Art. 20. Impegno di spesa 1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare risorse finanziare con cui, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. Gli impegni di spesa sono assunti dal direttore e, nei limiti delle rispettive competenze, dai responsabili di settore e dai responsabili di ufficio, in conformita' alle disposizioni del documento programmatico (budget) ed in relazione alle risorse finanziarie ad essi assegnate. 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate: a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge. 3. Costituiscono economie di bilancio le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. 4. Gli impegni di spesa sono trasmessi in copia all'ufficio della ragioneria e contabilita', unitamente ai provvedimenti che autorizzano l'impiego delle risorse, che provvede alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarita' della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

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Art. 21.

Liquidazione della spesa

Art. 21. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli che comprovano il diritto del creditore, e' determinata la somma da pagare nei limiti dell'ammontare del relativo impegno di spesa. 2. La liquidazione compete all'ufficio o al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, e' trasmesso all'ufficio della ragioneria e contabilita' per i conseguenti adempimenti.

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Art. 22.

Ordinazione della spesa

Art. 22. Ordinazione della spesa 1. Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 2. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) il capitolo su cui la spesa e' imputata, distintamente per competenza o residui; d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche' ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; f) la causale di pagamento; g) la modalita' di estinzione del titolo; h) la codifica; i) eventuali vincoli di destinazione. 3. Il cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso l'Agenzia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 4. Gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono emettere mandati di pagamento; tali mandati, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato di funzioni contabili ovvero dai loro rispettivi sostituti. 5. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per il pagamento in conto residui. 6. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 7. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni. 8. L'Agenzia puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.

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Art. 23.

Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento

Art. 23. Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento 1. L'Agenzia puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante: a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore; c) accreditamento in conto corrente bancario; d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, risultano da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.

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Art. 24.

Carte di credito

Art. 24. Carte di credito 1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

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Art. 25.

Spese di rappresentanza

Art. 25. Spese di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Agenzia di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le predette spese sono finalizzate, nella vita di relazione dell'Agenzia, all'intento di suscitare su di essa, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, al fine di ottenere il vantaggio di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'. 2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal direttore o dal dirigente delegato e sono effettuate in conformita' al regolamento adottato dall'Agenzia nel rispetto dei seguenti principi: a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente; b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito; c) esclusione di ogni attivita' di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione; d) esclusione dall'attivita' di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalita'.

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Art. 26.

Gestione dei residui

Art. 26. Gestione dei residui 1. La gestione dei residui e' separata da quella della competenza. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 2. La gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio. 3. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Agenzia creditore della correlativa entrata. 4. E' vietata l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 20.

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Art. 27.

Conto consuntivo

Art. 27. Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo e' costituito da: a) rendiconto finanziario; b) conto economico; c) stato patrimoniale; d) nota integrativa. 2. Al conto consuntivo sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, e' sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. 4. Il conto consuntivo e' deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.

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Art. 28.

Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

Art. 28. Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti 1. L'ufficio della ragioneria e contabilita' predispone annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario una relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, di quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' di quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati dopo esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti formano oggetto di apposita e motivata determinazione del dirigente amministrativo che, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ne sottopone il riaccertamento all'approvazione del direttore.

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Art. 29.

Rendiconto finanziario

Art. 29. Rendiconto finanziario 1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti: a) il rendiconto finanziario decisionale; b) il rendiconto finanziario gestionale. 2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il bilancio di previsione decisionale. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale, come il bilancio di previsione gestionale, e' suddiviso in capitoli ed evidenzia: a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

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Art. 30.

Stato patrimoniale e conto economico

Art. 30. Stato patrimoniale e conto economico 1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabili, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio, raffrontata con quella dell'anno precedente. 2. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, fornisce la dimostrazione del risultato economico conseguito nell'esercizio.

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Art. 31.

Relazione sulla gestione

Art. 31. Relazione sulla gestione 1. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione amministrativa predisposta dal direttore sull'andamento della gestione nel suo complesso, recante l'indicazione dei costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del documento programmatico (budget), nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

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Art. 32.

Situazione amministrativa

Art. 32. Situazione amministrativa 1. La situazione amministrativa, allegata al conto consuntivo, evidenzia: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); c) il risultato finale di amministrazione; d) i fondi non vincolati distintamente dai fondi vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. 2. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella salvaguardia degli equilibri di bilancio: a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive e per le altre spese correnti in qualsiasi periodo dell'esercizio; b) per il finanziamento di spese di investimento.

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Art. 33.

Affidamento del servizio di cassa

Art. 33. Affidamento del servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un Istituto abilitato, presso il quale possono essere accesi uno o piu' conti correnti e viene svolto sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei seguenti aspetti: a) modalita' delle riscossioni e dei pagamenti; b) condizioni per le operazioni di conto corrente; c) procedura di trasmissione dei titoli e valori di entrata e di spesa; d) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari. 2. La convenzione di cui al comma 1 contiene anche la disciplina delle modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa degli uffici dell'Agenzia dotati di autonomia amministrativa, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite. 3. Il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi ed e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 4. Il servizio di cassa, in coerenza con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi, e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ove consentito dall'organizzazione dell'Agenzia e del cassiere. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata alla predetta legge n. 720 del 1984.

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Art. 34.

Anticipazioni di tesoreria

Art. 34. Anticipazioni di tesoreria 1. Il cassiere, su richiesta dell'Agenzia corredata della deliberazione del direttore, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle stesse con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 33.

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Art. 35.

Servizio di cassa economale

Art. 35. Servizio di cassa economale 1. L'economo, nominato dal direttore tra i dipendenti dell'Agenzia, provvede al pagamento delle piccole spese che non possono farsi se non per contanti entro il limite, per ciascuna spesa, di euro 1.500. A tale scopo possono essere effettuate a suo favore aperture di credito, ciascuna fino al massimo di euro 20.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. L'economo provvede anche alla riscossione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso o di modico valore. 2. Presso gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono essere istituiti appositi servizi di cassa economale per provvedere al pagamento in contanti delle spese minute ed urgenti, ciascuna di importo non superiore ad euro 500. 3. L'economo provvede, in particolare, al pagamento delle spese relative a: a) spese minute ed urgenti per prestazioni, forniture e provviste occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Agenzia; b) spese di cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche, trasporti e facchinaggi, carte e valori bollati, noleggi di autovetture, spese contrattuali e di registrazione, abbonamenti a giornali; c) riviste, Gazzetta Ufficiale e Bollettini regionali, acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo, imposte e tasse; d) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature e locali; e) accertamenti sanitari per il personale; f) anticipazioni per spese di viaggio e per missioni da eseguirsi nell'interesse della Agenzia. 4. L'economo non puo' usare le somme riscosse per il pagamento delle spese. Le somme riscosse sono versate senza indugio al cassiere e copia delle riversali e' consegnata all'ufficio della ragioneria e contabilita'.

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Art. 36.

Classificazione dei beni

Art. 36. Classificazione dei beni 1. I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile. 2. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili, arredi ed oggetti d'arte; b) attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche; c) materiale bibliografico; d) autovetture ed automezzi; e) altri beni. 3. L'inventario dei beni mobili indica per ciascun bene: a) denominazione e descrizione; b) ubicazione; c) quantita'; d) valore. 4. I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa. 5. Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore. 6. I beni immobili sono inventariati su separato registro con le seguenti indicazioni: a) numero di inventario; b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati; c) estremi catastali, partita catastale, classificazione, rendita catastale; d) titoli di acquisizione; e) valore iniziale e successive variazioni; f) servitu', pesi, oneri di cui sono gravati; g) eventuali redditi.

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Art. 37.

Consegnatario dei beni mobili

Art. 37. Consegnatario dei beni mobili 1. I beni mobili sono assunti in carico da un dipendente nominato consegnatario con provvedimento del direttore. Per ognuna delle sedi dell'Agenzia puo' essere nominato un consegnatario. 2. Il consegnatario ha l'obbligo di custodia dei beni mobili, che si estrinseca nella diligente adozione di tutte le misure idonee alla conservazione dei beni nelle condizioni e per l'uso cui sono destinati nonche' nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite o deterioramenti. 3. Il consegnatario tiene le scritture per i servizi da lui espletati come individuate dal direttore che, con proprie disposizioni, regolamenta il servizio per quanto non previsto dal presente regolamento.

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Art. 38.

Gestione dei beni mobili

Art. 38. Gestione dei beni mobili 1. I beni mobili acquistati sono immediatamente inventariati a cura del consegnatario; la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario. 2. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza. 3. Con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario e' disposto l'obbligo di reintegro o di risarcimento a carico dei responsabili per gli eventuali danni provocati. 4. I beni fuori uso sono cancellati dagli inventari e sono dati in permuta per nuove acquisizioni ovvero posti in vendita mediante pubblico incanto o con affidamento in concessione. E' consentito il ricorso alla trattativa privata se dai beni da alienare, anche per lotti, e' stimato un ricavo inferiore a euro 20.000. Se l'alienazione dei beni fuori uso e' stata infruttuosa ovvero e' previsto uno scarso profitto a causa del modesto valore dei beni, e' possibile procedere al conferimento gratuito a favore di organismi pubblici e privati operanti nel settore dell'assistenza e della beneficenza con rilascio di apposita ricevuta. 5. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 6. Il consegnatario procede almeno ogni cinque anni alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

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Art. 39.

Chiusura annuale degli inventari e ricognizione dei beni

Art. 39. Chiusura annuale degli inventari e ricognizione dei beni 1. Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, i consegnatari, al termine di ogni esercizio finanziario e comunque entro i successivi trenta giorni, comunicano all'ufficio della ragioneria e contabilita' le risultanze finanziarie degli inventari. 2. Il consegnatario risponde per la gestione ad esso affidata direttamente al dirigente amministrativo che vigila sulla corretta tenuta degli inventari anche disponendo periodici controlli ed accertamenti. 3. Le scritture patrimoniali danno conto del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonche' della consistenza del. patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

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Art. 40.

Normativa

Art. 40. Normativa 1. Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel codice dei contratti. 2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformita' a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del codice dei contratti.

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Art. 41.

Deliberazione a contrarre e responsabile del procedimento

Art. 41. Deliberazione a contrarre e responsabile del procedimento 1. Il direttore nel rispetto del documento programmatico (budget) delibera, su proposta del dirigente amministrativo, un piano dettagliato degli interventi da realizzare nell'anno finanziario di riferimento relativamente a lavori, forniture e servizi. Il dirigente amministrativo adotta la determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. Con l'atto di impegno della spesa e' individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) per tutte le fasi dell'intervento da realizzare, nella persona del responsabile dell'ufficio competente per materia ovvero del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti. Nel caso in cui l'organico dell'Agenzia presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' richiesta, si applica il comma 7 dell'articolo 10 del codice dei contratti.

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Art. 42.

Acquisto di beni e fornitura di servizi

Art. 42. Acquisto di beni e fornitura di servizi 1. Per gli acquisti di beni e la fornitura di servizi di rilevanza non comunitaria l'Agenzia puo' fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero utilizzarne i parametri qualita-prezzo ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' servizi puo' essere affidata, con delibera del direttore e sentito il dirigente amministrativo, ad un unico ufficio dell'Agenzia. 3. Agli acquisti di beni e servizi in economia si applicano le disposizioni contenute al capo VIII, qualora norme primarie non dispongono diversamente.

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Art. 43.

Congruita' tecnico economica delle acquisizioni

Art. 43. Congruita' tecnico economica delle acquisizioni 1. Nei casi di procedura negoziata l'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitici e' effettuato dal RUP, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato. 2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complessi, puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Agenzia nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalita' per l'accertamento della congruita' dei prezzi.

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Art. 44.

Aggiudicazione

Art. 44. Aggiudicazione 1. In caso di selezione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa si applica l'articolo 84 del codice dei contratti. La commissione giudicatrice e' nominata dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 2. Al termine della procedura la commissione giudicatrice propone al dirigente competente l'aggiudicazione provvisoria che provvede, previa verifica ed approvazione, all'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

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Art. 45.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

Art. 45. Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che lo segue in graduatoria e a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione, ivi compresi coloro che siano stati esclusi e che abbiano impugnato l'esclusione ovvero siano ancor in termini per impugnarla, verificato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti, il dirigente ovvero il funzionario autorizzato procede alla stipulazione del contratto mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante individuato ai sensi dell'articolo 47 ovvero mediante scrittura privata. 2. I dirigenti e i funzionari autorizzati alla stipula dei contratti sono individuati dal direttore con specifico provvedimento. Il contratto stipulato e' soggetto all'approvazione del dirigente amministrativo e al controllo dell'ufficio della ragioneria e contabilita'.

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Art. 46.

Ufficiale rogante

Art. 46. Ufficiale rogante 1. Il direttore designa con proprio provvedimento il funzionario dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante. 2. L'Ufficiale rogante agisce nel rispetto delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e verifica l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' tiene un registro/repertorio in ordine cronologico e rilascia copie autentiche degli atti ricevuti.

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Art. 47.

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi

Art. 47. Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi 1. Il collaudo relativo alle procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale in servizio presso l'Agenzia in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal dirigente amministrativo. 2. Per le forniture di beni aventi importo inferiore a euro 50.000 al netto dell'IVA, il certificato di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal RUP e approvato dal dirigente amministrativo. 3. Per le forniture di beni aventi importo compreso tra euro 50.000 al netto dell'IVA e l'importo di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal dirigente amministrativo. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto dal collaudatore, dal fornitore e dal RUP ove intervenuto. A conclusione delle predette operazioni il collaudatore emette il certificato di collaudo e lo trasmette, previa sottoscrizione per accettazione del fornitore e unitamente a tutti gli atti inerenti la procedura di collaudo, al RUP che verificata la regolarita' della procedura, lo trasmette al dirigente amministrativo per l'approvazione. 4. Per le forniture di beni aventi importo superiore a quello di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal dirigente amministrativo e composta da tre componenti. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto da ciascun componente, dal forniture e dal RUP ove intervenuto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 relativamente alle successive fasi della procedura. 5. Il RUP effettua la verifica dell'esecuzione delle prestazioni relative a contratti per la fornitura dei servizi e redige il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al dirigente amministrativo ai fini dell'approvazione. 6. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il RUP puo' nominare un funzionario incaricato di procedere alle verifiche periodiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 7. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi sono emessi entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni e dalla fornitura dei servizi.

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Art. 48.

Singole figure contrattuali

Art. 48. Singole figure contrattuali 1. L'Agenzia, nell'esercizio dei compiti istituzionali, puo' erogare servizi per conto terzi nonche' alienare i beni prodotti nell'ambito delle medesime competenze istituzionali, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore approvato dal comitato direttivo. 2. L'Agenzia, nell'espletamento dei fini istituzionali, puo' concedere in uso gratuito beni mobili e programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alle cessione d'uso. La concessione in uso non puo' determinare assunzione di oneri a qualsiasi titolo per l'Agenzia, e' sempre revocabile e non puo' estendersi oltre periodi di tempo predeterminati. 3. L'Agenzia puo' concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 4. Spetta all'Agenzia il diritto di autore sulle opere di ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo sfruttamento delle opere di ingegno e' stabilito dal direttore previo parere del comitato direttivo. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera.

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Art. 49.

Norme generali

Art. 49. Norme generali 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate, entro i limiti di importo e ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa. 3. Nessuna acquisizione di beni, servizi, lavori puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina contenuta nel presente capo.

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Art. 50.

Svolgimento della procedura

Art. 50. Svolgimento della procedura 1. Per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario, il RUP richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo se ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e a fronte di una pluralita' di inviti ed inserimento di tale clausola nella lettera d'invito. 3. La lettera d'invito contiene: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste; h) l'indicazione relativa al termine di pagamento; i) i criteri di aggiudicazione. 4. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso ovvero in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43. Nel secondo caso la lettera di invito o il bando di gara informale indica gli elementi ed i parametri di giudizio utili per la valutazione della maggiore vantaggiosita' dell'offerta presentata. 5. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata ovvero da lettera con la quale il RUP dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa. 6. L'ordinazione contiene la previsione delle penali per ritardata consegna e la prestazione di idonea garanzia (fideiussione o deposito cauzionale). E' ammesso l'esonero dalla garanzia solo in caso di notoria affidabilita' della ditta e previo sconto alternativo sul prezzo di aggiudicazione nella misura dell'1,5 per cento. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 7. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi ed e' consentita la trattativa con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi: a) beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; b) beni e servizi che un unico soggetto puo' fornire o eseguire in conformita' ai requisiti richiesti; c) importo della spesa non superiore a euro 20.000 al netto dell'IVA; d) motivi di urgenza dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero motivi di sicurezza; e) affidamento di incarichi di alta e specifica professionalita', ove la scelta sia basata su un rapporto fiduciario; f) completamento o integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del 50 per cento dell'importo del contratto originario; g) se il ricorso ad altri fornitori comporta acquisizione di beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, con conseguenti difficolta' di impiego e manutenzione o incompatibilita' tecniche.

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Art. 51.

Sistemi di gestione delle procedure e di elaborazione delle informazioni

Art. 51. Sistemi di gestione delle procedure e di elaborazione delle informazioni 1. Il processo di automazione dell'Agenzia risponde alle finalita', ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Ai fini della semplificazione delle procedure l'Agenzia puo' avvalersi, per la predisposizione e la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, di appositi servizi di supporto tecnico-amministrativo e di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.

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Art. 52.

Rilevazioni finanziarie

Art. 52. Rilevazioni finanziarie 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. L'ufficio della ragioneria e contabilita' cura la tenuta delle seguenti scritture: a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati, nonche' il giornale riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici dotati di autonomia amministrativa.

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Art. 53.

Rilevazioni economiche

Art. 53. Rilevazioni economiche 1. L'Agenzia, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, avvia un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, al fine di orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando l'impegno delle risorse in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi individuati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 2. Con delibera direttoriale e' adottato il Piano dei conti che l'Agenzia ritiene piu' confacente agli obbiettivi strategici ed economici esistenti. 3. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione che e' svolto in riferimento ai singoli uffici e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun ufficio e settore, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

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Art. 54.

Rilevazioni patrimoniali

Art. 54. Rilevazioni patrimoniali 1. Le scritture patrimoniali sono redatte in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 2. L'inventario dei beni immobili e quello dei beni mobili sono redatti ai sensi dell'articolo 36.

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Art. 55.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 55. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, ed esplica tutti gli altri compiti indicati nello statuto dell'Agenzia o richiamati espressamente nel testo del presente regolamento. Al predetto Collegio e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

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Art. 56.

Ufficio di controllo interno

Art. 56. Ufficio di controllo interno 1. Al fine dell'espletamento dei controlli interni elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito l'Ufficio di controllo interno, alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia ed in posizione di autonomia funzionale. 2. L'Ufficio predispone a cadenza annuale un rapporto di controllo strategico di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1999 da presentare al direttore dell'Agenzia. Predispone, inoltre, a cadenza semestrale, un rapporto di controllo di gestione e, a cadenza annuale, un rapporto di valutazione dei dirigenti, da presentare al direttore ed al dirigente amministrativo. 3. L'Ufficio, a cui e' preposto un dirigente dell'Agenzia nominato dal direttore con proprio provvedimento, e' composto di almeno due unita' di personale individuate con provvedimento del direttore.

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Art. 57.

Rinvio

Art. 57. Rinvio 1. L'attivita' amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, delle norme del codice civile, ove compatibili, e delle nome vigenti in materia fiscale.

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Relazioni con altre norme

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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16321 aprile 2009
Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano