Vai al contenuto
Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168

Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;168pubblicata il 12 ottobre 2010

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 12 ottobre 2010, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2010-10-12, FRBRExpression 2010-10-27
Apri il testo al 12 ottobre 2010

Testo vigente dal 12 ottobre 2010, tuttora in vigore

Art. 12.

Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 12. Abrogazioni e disposizioni finali 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione; c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione. 2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento. 3. All'articolo 18, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola «esclusivamente» e' soppressa. 4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. 5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione. 6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalita' attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

20042010modificamodificarinvia arinvia a
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168modificaDecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 15012 ottobre 2010
Decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168modificaDecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 20212 ottobre 2010
Decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168rinvia aLegge 23 agosto 2004, n. 23912 ottobre 2010
Decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16312 ottobre 2010
Decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168 — Le leggi che non tornano