Art. 10.
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
Art. 10. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale"; b) al comma 2, dopo la parola: "copia," sono inserite le seguenti: "e' presentata secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza, disponibili sul portale del Ministero della salute e". c) al comma 5, le parole: "dal Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione generale"; d) al comma 6, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".