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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 55

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;55pubblicata il 11 maggio 2012

Versioni di questo atto (1)

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dal 11 maggio 2012, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2012-05-11, FRBRExpression 2012-05-26
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Testo vigente dal 11 maggio 2012, tuttora in vigore

Art. 12.

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290

Art. 12. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale"; b) al comma 4, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale"; c) al comma 3, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4, 5 e 6"; d) al comma 5, lettera h), le parole da: "Entro trenta giorni" alle parole: "delle etichette modificate" sono soppresse. 2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente: "5-bis. Le modifiche sono disposte conformemente alle modalita' descritte all'articolo 12, comma 7, nei casi in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi: a) il trasferimento dell'attivita' produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio; c) i cambiamenti formali dell'etichetta; d) l'indicazione o la variazione del distributore; e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura.".

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 55attuaLegge 4 giugno 2010, n. 9611 maggio 2012
Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 — Le leggi che non tornano