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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 55

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;55pubblicata il 11 maggio 2012

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Testo vigente dal 11 maggio 2012, tuttora in vigore

Art. 17.

Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290

Art. 17. Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 38. (Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale) 1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, elencati nell'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, quando non siano venduti con denominazione di fantasia, o in miscela tra di essi in quanto commercializzati ed impiegati come corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante. 2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, sono immessi sul mercato solo se: a) il loro uso non provoca effetti nocivi ne' immediati ne' ritardati, sulla salute umana o degli animali ne' sull'ambiente; b) sono iscritti in una lista di corroboranti redatta e periodicamente aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; c) nell'etichetta sono riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalita' e le precauzioni d'uso, l'identificazione del Responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonche' la destinazione d'uso che, comunque, non dovra' essere riconducibile in nessun caso alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento. 3. La domanda di approvazione di tali prodotti deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da un qualsiasi soggetto interessato e deve essere corredata dai seguenti elementi: a) valutazione dei possibili effetti sulla salute umana, degli animali o sull'ambiente, sulla base degli studi scientifici disponibili; b) nome e indirizzo del responsabile legale dell'immissione in commercio e stabilimento di produzione e confezionamento; c) informazioni sulla composizione, specificando la natura e la quantita' delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica; d) modalita' e precauzioni d'uso; e) etichetta. 4. Un corroborante, sara' approvato, sentito il Ministero della salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da una apposita Commissione tecnica che potra' richiedere documentazione integrativa alla domanda presentata ai sensi del comma 3. La Commissione tecnica e' istituita con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilira' la composizione e le modalita' operative. Di tale Commissione fanno parte anche rappresentanti designati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai componenti della Commissione tecnica non e' dovuto alcun compenso, ne' gettone di presenza. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' riesaminare l'approvazione di tali prodotti in qualunque momento avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui al comma 4. Qualora i prodotti non dovessero piu' soddisfare i criteri previsti per l'iscrizione, provvede all'eliminazione dei prodotti indicati al decreto di cui al comma 1 o ne modifica i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.". 6. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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