Art. 22.
Modifiche introdotte agli articoli 22 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
Art. 22. Modifiche introdotte agli articoli 22 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo il comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. La validita' dell'autorizzazione e' subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorita' competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.". 2. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La validita' dell'autorizzazione e' subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorita' competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.".