Art. 3.
Modifiche agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
Art. 3. Modifiche agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale"; b) al comma 2, le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale". 2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale"; b) al comma 2, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale". 3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale"; b) al comma 2, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".