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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53pubblicata il 20 maggio 2013

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04
Apri il testo al 20 maggio 2013

Testo vigente dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore

Art. 13

Art. 13. Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio Federale puo' fissare quote ridotte per gli enti aggregati che non svolgono attivita' didattica. Il mancato versamento della quota annuale comporta la revoca della qualifica di ente aggregato. La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

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Relazioni con altre norme

20062013rinvia a
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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16320 maggio 2013
Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 — Le leggi che non tornano