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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53pubblicata il 20 maggio 2013

Versioni di questo atto (1)

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dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04
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Testo vigente dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore

Art. 20

Art. 20. L'Assemblea e' l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia. Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo; 7) i Membri del Consiglio Federale; 8) i Presidenti degli Aero Club Federati. Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. I Presidenti, in caso di loro impossibilita' o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati; 9) un rappresentante per ciascuna delle specialita' degli sport aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo art. 42, dai rappresentanti di ciascuna specialita' degli Aero Club Federati, ove la specialita' sia effettivamente praticata. E' considerata praticata la specialita' sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita' e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a piu' gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non e' richiesto per la sola specialita' di cui all'art. 6, n. 1, lettera h). 10) un rappresentante degli Enti Aggregati. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto. Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10. Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16320 maggio 2013
Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 — Le leggi che non tornano