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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53pubblicata il 20 maggio 2013

Versioni di questo atto (1)

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dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04
Apri il testo al 20 maggio 2013

Testo vigente dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore

Art. 24

Art. 24. Il Consiglio Federale e' composto da: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 2) i tre membri, nominati con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera b), del presente Statuto. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione spettante per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della meta' piu' uno dei membri dello stesso Consiglio Federale. Esso deve essere convocato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

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Relazioni con altre norme

20062013rinvia a
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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16320 maggio 2013
Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 — Le leggi che non tornano