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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53pubblicata il 20 maggio 2013

Versioni di questo atto (1)

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dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04
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Testo vigente dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore

Art. 28

CCSA

Art. 28. La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) esercita il potere sportivo definito dal codice sportivo della F.A.I. che e' rappresentata nello Stato Italiano dall'Aero Club d'Italia. La commissione stessa e' composta: dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 21, comma 1, numero 2, lettera b), del presente Statuto; da un rappresentante per ciascuna delle specialita' sportive nella persona dei Presidenti delle STS eletti ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto. La CCSA dura in carica quattro anni. In particolare la CCSA: 1) propone al Consiglio Federale per l'espressione del relativo parere il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea; 2) adotta, anche su parere delle STS interessate, decisioni concernenti lo svolgimento dell'attivita' agonistica sportiva; 3) propone per l'approvazione al Consiglio Federale il Regolamento Sportivo Nazionale; 4) adotta i regolamenti tecnici delle varie discipline agonistico-sportive; 5) determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale; 6) designa, con proposta non vincolante, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni delle commissioni della F.A.I.; 7) formula proposte di assegnazione di contributi in favore degli Aero Club Federati per l'attivita' sportiva agonistica, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Federale; 8) propone al Consiglio Federale l'organizzazione di corsi per giudici e per commissari sportivi per le varie specialita' aeronautiche; 9) puo' indicare al Consiglio Federale, per la successiva proposta all'Assemblea, l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti. Il funzionamento e l'attivita' della CCSA sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica fara' parte, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.. La CCSA si riunira' ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente ed il Direttore Generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori della Commissione, nonche' a quelli delle STS. Per la validita' delle riunioni della CCSA occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

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Relazioni con altre norme

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16320 maggio 2013
Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 — Le leggi che non tornano