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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53pubblicata il 20 maggio 2013

Versioni di questo atto (1)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04
Apri il testo al 20 maggio 2013

Testo vigente dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore

Art. 29

Art. 29. A richiesta di anche una sola delle parti, la competenza a decidere le controversie di carattere sociale: 1. fra l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite; 2. fra gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite; e' devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci degli Aero Club Federati o fra persone di provata competenza e di specifica qualificazione professionale. Il Collegio dei Probiviri e' chiamato, altresi', ad esaminare e decidere: a) sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme previste dallo Statuto tipo degli Aero Club Federati; b) sui ricorsi presentati dagli Enti Federati o Aggregati contro le deliberazioni del Consiglio Federale di revoca della federazione o dell'aggregazione; c) sugli atti e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche, sia a livello centrale che a livello periferico, o che assolvono ad incarichi istituzionali, sottoposti dal Presidente dell'Aero Club d'Italia all'esame del Collegio. Nei procedimenti relativi a sanzioni, il Collegio dei Probiviri procede all'audizione delle parti, sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club Federati, di Enti Aggregati e di Associazioni Benemerite dell'Aero Club d'Italia. Il giudizio del Collegio dei Probiviri e' definitivo e deve essere reso entro centoventi giorni dalla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. L'intervento del Collegio dei Probiviri puo' essere invocato nel termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.

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Relazioni con altre norme

20062013rinvia a
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53rinvia aDecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16320 maggio 2013
Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 — Le leggi che non tornano