Art. 52
Art. 52. La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club Federati.
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Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04 | Apri il testo al 20 maggio 2013 | — |
Art. 52
Art. 52. La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club Federati.
| Norma che dispone | Relazione | Norma colpita | Dal |
|---|---|---|---|
| Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 | rinvia a | Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 20 maggio 2013 |