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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53pubblicata il 20 maggio 2013

Versioni di questo atto (1)

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dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2013-05-20, FRBRExpression 2013-06-04
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Testo vigente dal 20 maggio 2013, tuttora in vigore

Art. 8

Art. 8. Gli Aero Club Federati sono tenuti a: 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale. Per gli Aero Club Federati costituiti esclusivamente da soci di cui al precedente art. 6 n. 1, lettere i) e j) ed aventi un numero minimo di 200 soci, possono essere fissate dal Consiglio Federale anno per anno quote agevolate e/o ridotte di federazione. Il mancato integrale versamento della quota annuale di federazione entro il 30 aprile di ogni anno da' luogo alla maggiorazione a titolo di penale pari al 10% sulla quota fissa. Se entro il 30 settembre successivo la somma dovuta, maggiorata come sopra, non viene versata, l'Aero Club locale viene escluso dal diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero Club d'Italia. Il mancato pagamento della quota annuale di federazione per due annualita' consecutive comporta la revoca della qualifica di ente federato all' Aero Club d'Italia. Tuttavia, a richiesta motivata dell'Aero Club locale, il Consiglio Federale puo' consentire una deroga alla precedente disposizione per contingenti ed eccezionali motivi; 2) inviare all'Aero Club d'Italia il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 dicembre; 3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco; 4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3; 5) previa convenzione tra l'Aero Club d'Italia e il singolo Aero Club Federato interessato, assicurare, ove richiesti dall'Aero Club d'Italia, e ciascuno nel rispettivo ambito, le attivita' previste dalle eventuali convenzioni tra l'Aero Club d'Italia e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali; 6) sottoporre alle Sezioni Tecniche di Specialita' competenti, di cui all'art. 33 del presente Statuto, per il successivo inoltro alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 31 luglio di ogni anno, le richieste concernenti l'attivita' agonistica che gli Aero Club Federati intendono svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.

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Decreto del presidente della repubblica 18 marzo 2013, n. 53 — Le leggi che non tornano