Art. 7.
Clausola di invarianza finanziaria
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.