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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474pubblicata il 21 novembre 1987

Versioni di questo atto (7)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988
Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22
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dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988Apri il testo al 21 gennaio 1988Confronta
dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989Apri il testo al 27 gennaio 1988Confronta
dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989Apri il testo al 14 febbraio 1989Confronta
dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990Apri il testo al 12 agosto 1989Confronta
dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993Apri il testo al 4 giugno 1990Confronta
dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 5 dicembre 1993

Testo vigente dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore

Art. 10.

Art. 10. 1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "(( e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988 ))". 2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese (( o loro consorzi )) ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune ((...)) hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. (( 3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32 )) 4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata secondo le modalita' prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12 6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni )). 7. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12 )) 8. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12 ))

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 — Le leggi che non tornano