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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474pubblicata il 21 novembre 1987

Versioni di questo atto (7)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988
Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22
Apri il testo al 21 novembre 1987Confronta
dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988Apri il testo al 21 gennaio 1988Confronta
dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989Apri il testo al 27 gennaio 1988Confronta
dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989Apri il testo al 14 febbraio 1989Confronta
dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990Apri il testo al 12 agosto 1989Confronta
dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993Apri il testo al 4 giugno 1990Confronta
dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 5 dicembre 1993

Testo vigente dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore

Art. 12.

Art. 12. 1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, e' disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, e' altresi' concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonche' quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2. 5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa. 6. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 — Le leggi che non tornano