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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474pubblicata il 21 novembre 1987

Versioni di questo atto (7)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988
Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22
Apri il testo al 21 novembre 1987Confronta
dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988Apri il testo al 21 gennaio 1988Confronta
dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989Apri il testo al 27 gennaio 1988Confronta
dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989Apri il testo al 14 febbraio 1989Confronta
dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990Apri il testo al 12 agosto 1989Confronta
dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993Apri il testo al 4 giugno 1990Confronta
dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 5 dicembre 1993

Testo vigente dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore

Art. 14.

Art. 14. 1. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata. (( 1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento )) 2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 — Le leggi che non tornano