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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474pubblicata il 21 novembre 1987

Versioni di questo atto (7)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988
Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22
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dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988Apri il testo al 21 gennaio 1988Confronta
dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989Apri il testo al 27 gennaio 1988Confronta
dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989Apri il testo al 14 febbraio 1989Confronta
dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990Apri il testo al 12 agosto 1989Confronta
dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993Apri il testo al 4 giugno 1990Confronta
dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 5 dicembre 1993

Testo vigente dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore

Art. 15.

Art. 15. 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 . ((1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprieta' ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme gia' assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari ))

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 — Le leggi che non tornano