Art. 16.
Art. 16. 1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento, il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge e per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.