Art. 18.
Art. 18. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
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Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988 Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22 | Apri il testo al 21 novembre 1987 | Confronta |
| dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988 | Apri il testo al 21 gennaio 1988 | Confronta |
| dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989 | Apri il testo al 27 gennaio 1988 | Confronta |
| dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989 | Apri il testo al 14 febbraio 1989 | Confronta |
| dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990 | Apri il testo al 12 agosto 1989 | Confronta |
| dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993 | Apri il testo al 4 giugno 1990 | Confronta |
| dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 5 dicembre 1993 | — |
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Art. 18. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))