Art. 19.
Art. 19. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unita' minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981.