Art. 24-bis.
Art. 24-bis. (( 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati )).