Art. 25.
Art. 25. 1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto".