Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474pubblicata il 21 novembre 1987

Versioni di questo atto (7)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988
Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22
Apri il testo al 21 novembre 1987Confronta
dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988Apri il testo al 21 gennaio 1988Confronta
dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989Apri il testo al 27 gennaio 1988Confronta
dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989Apri il testo al 14 febbraio 1989Confronta
dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990Apri il testo al 12 agosto 1989Confronta
dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993Apri il testo al 4 giugno 1990Confronta
dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 5 dicembre 1993

Testo vigente dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore

Art. 3.

Art. 3. 1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. (( E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorita', sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente )). Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' abrogato. (( 2. Per gli immobili di proprieta' privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare, in ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali )) 3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (( e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,)) ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune. 4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e al comma 1. 5. (( Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, )) rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato. 6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, (( quando trattasi di ricostruzione parziale, )) provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del comma 6,(( ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, )) provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni. 8. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28, febbraio 1984, n. 19. 9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19. 10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente. 11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 — Le leggi che non tornano