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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474pubblicata il 21 novembre 1987

Versioni di questo atto (7)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 21 novembre 1987 al 20 gennaio 1988
Discordanza nella fonte: nome file 1987-11-21, FRBRExpression 1987-11-22
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dal 21 gennaio 1988 al 26 gennaio 1988Apri il testo al 21 gennaio 1988Confronta
dal 27 gennaio 1988 al 13 febbraio 1989Apri il testo al 27 gennaio 1988Confronta
dal 14 febbraio 1989 al 11 agosto 1989Apri il testo al 14 febbraio 1989Confronta
dal 12 agosto 1989 al 3 giugno 1990Apri il testo al 12 agosto 1989Confronta
dal 4 giugno 1990 al 4 dicembre 1993Apri il testo al 4 giugno 1990Confronta
dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 5 dicembre 1993

Testo vigente dal 5 dicembre 1993, tuttora in vigore

Art. 5.

Art. 5. 1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, .... e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma. 2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ... hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203 . 3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori . 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto . 5. Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprieta' di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' stabilito al 30 giugno 1988 . 6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . ((2)) 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 14 ) che i termini per la presentazione del progetto di intervento, del comma 6-bis dell'art. 5, e dell'art. 23 del presente decreto-legge , sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

Indirizzo citabile di questo articolo

Decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 — Le leggi che non tornano