Art. 7.
Art. 7. 1. ((I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati)) dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorita' di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981.