Art. 9.
Art. 9. 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, puo' essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente articolo.