Art. 1.
Art. 1. 1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119: a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unita' abitative, presentate entro il 31 marzo 1984; ((4)) b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 c) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni; e) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 f) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 (2) 1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988: a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; (2) b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni . (2) 2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990 . 3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e' prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresi', alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine e' prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private . (3) 4. Sono prorogati al 31 marzo 1988: a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti; b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 5. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 7. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. 9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2. 10. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente art. 1 comma 1-bis, lettera a). Ha inoltre disposto (con l'art. 13 comma 2) che e' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), del presente articolo. Ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che il termine di cui all'art. 1, comma 1, e' differito al 31 marzo 1989. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 giugno 1989, n.245, convertito con modificazioni dalla L. di conversione 4 agosto 1989, n.288, (con l'art. 6-ter comma 1) ha disposto che il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania e' ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine dell' articolo 1, comma 1, lettera a), gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; ha inoltre disposto (con l'art. 29 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 1. 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119: a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unita' abitative, presentate entro il 31 marzo 1984; b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni; e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), in materia di imposta sul valore aggiunto; f) quello indicato nell'articoLo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 2. Il termine previsto dall'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, relativo all'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1988. 3. Sono prorogati al 30 giugno 1988: a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa, a partire dal 1 luglio 1988, l'erogazione di ulteriori fondi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, fino alla adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 19 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19; b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, integrato con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali ivi indicati. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private. 4. Sono prorogati al 31 marzo 1988: a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti; b) il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento. 5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi sulle unita' abitative private previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano, per la realizzazione dei progetti esecutivi presentati entro il 31 dicembre 1987, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, intendendosi, ivi soppresse le parole: "per due terzi". 6. Al fine di accelerare l'esecuzione anche degli interventi diversi da quelli sulle unita' abitative private, previsti dalla citata legge n. 219 del 1981, gli enti locali, in conformita' ad apposita deliberazione del CIPE, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano convenzioni con gli istituti di credito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883. 7. Al fine di assicurare gli adempimenti derivanti dall'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, sprovvisti di idoneo personale tecnico laureato sono autorizzati a stipulare con i tecnici laureati convenzioni aventi durata non oltre il 31 dicembre 1988, per non piu' di un'unita'. Il relativo compenso non potra' superare quello previsto per i dipendenti degli enti locali di pari livello ed il corrispondente onere grava sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. E' altresi' consentito il rinnovo, fino alla stessa data, per i comuni disastrati o gravemente danneggiati, delle convenzioni cessate per dimissioni o decesso del convenzionato verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. 9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2. 10. Le proroghe previste nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1987.
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Art. 2.
Art. 2. (( 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19. 2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici. 3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. 4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' abrogato. 5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982. 7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, e' annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 2. 1. I piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. 2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' abrogato. 3. Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982. 5. I piani regolatori generali e loro varianti, adottati dai comuni di cui al comma 4, trasmessi alla regione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono approvati dalla regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con proprio decreto da affiggere per quindici giorni all'albo comunale. 6. Nelle regioni Basilicata e Campania le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano con effetto dal 1 gennaio 1987 a tutti i piani o loro varianti, nonche' ai progetti di opere pubbliche gia' presentati alla regione ed altresi' a quelli che saranno presentati fino al 31 dicembre 1988. Per i comuni indicati al comma 4 le disposizioni di cui allo stesso comma 4 ed al comma 5 si applicano con effetto dal 23 settembre 1987.
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Art. 3.
Art. 3. 1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. (( E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorita', sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente )). Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' abrogato. (( 2. Per gli immobili di proprieta' privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare, in ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali )) 3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (( e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,)) ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune. 4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e al comma 1. 5. (( Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, )) rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato. 6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, (( quando trattasi di ricostruzione parziale, )) provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del comma 6,(( ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, )) provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni. 8. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28, febbraio 1984, n. 19. 9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19. 10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente. 11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 3. 1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' abrogato. 2. Per gli immobili di proprieta' privata, riconosciuti, in qualunque data, di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo sara' utilizzato per effettuare, in ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il suddetto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali. Sono rimessi in termine, ai fini della presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1, i proprietari di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, che non hanno presentato la domanda entro il 31 marzo 1984. 3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune. 4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e al comma 1. 5. Rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato. 6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del comma 6, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni. 8. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28, febbraio 1984, n. 19. 9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19. 10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente. 11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".
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Art. 4.
Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilita'. (( 2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti )) 3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro (( ventiquattro mesi )), decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe (( non superiori complessivamente a sei mesi )) . Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria. 4. Per i provvedimenti gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni. (( 5. Il sindaco, in relazione all'entita' dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni e' elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita )) 6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilita'. 2. I controlli sulla regolarita' degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarita' che diano luogo al recupero di somme, questo e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro diciotto mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori a tre mesi. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria. 4. Per i provvedimenti gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni. 5. Fanno parte delle commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, con voto consultivo, il funzionario addetto alla istruttoria della domanda nonche' due funzionari tecnici del comune o di altri enti pubblici nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti funzionari sostituiscono altresi' i componenti delle commissioni assenti alle sedute, che devono tenersi in numero non inferiore a tre per ogni settimana, fino ad esaurimento delle domande. Ove la commissione non abbia emanato il parere nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il sindaco, entro i successivi trenta giorni, definisce le richieste anche sotto gli aspetti contributivi sulla base delle determinazioni del funzionario istruttore. Il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni e' elevato a lire ventimila per ogni pratica esaminata. 6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.
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Art. 5.
Art. 5. 1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, .... e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma. 2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ... hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203 . 3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori . 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto . 5. Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprieta' di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' stabilito al 30 giugno 1988 . 6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . ((2)) 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 14 ) che i termini per la presentazione del progetto di intervento, del comma 6-bis dell'art. 5, e dell'art. 23 del presente decreto-legge , sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 5. 1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma. 2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entita' dei contributi spettanti al proprietario. 3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. 5. Per le unita' immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprieta' di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' stabilito al 31 dicembre 1988. 6. Conservano il diritto ai contributi previsti nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i conduttori agricoli che abbiano acquistato dopo l'evento sismico fabbricati rurali danneggiati tuttora connessi con la coltivazione del fondo e sempre che per gli stessi fabbricati non sia stato erogato altro contributo di cui alla citata legge n. 219 del 1981. 7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
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Art. 6.
Art. 6. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 6. 1. I proprietari delle unita' immobiliari abusive, danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
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Art. 7.
Art. 7. 1. ((I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati)) dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorita' di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981.
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 7. 1. Per gli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del 21 agosto 1962, gli aventi diritto possono accedere ai benefici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, previa rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni. I termini per la presentazione delle domande e degli elaborati sono fissati al 31 dicembre 1988. 2. L'onere e' a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, previa utilizzazione completa degli stanziamenti recati dalla citata legge n. 1431 del 1962.
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Art. 8.
Art. 8. 1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche: a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2; b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti. 2. Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltrino agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981. 3. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare. 4. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma e' attestata dal sindaco.
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 9.
Art. 9. 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, puo' essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente articolo.
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 9. 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, puo' essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonche' di aver richiesto l'iscrizione al predetto albo. 2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresi', l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al settore artigiani, sempreche' mantengano i relativi requisiti. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1988.
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Art. 10.
Art. 10. 1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "(( e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988 ))". 2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese (( o loro consorzi )) ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune ((...)) hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. (( 3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32 )) 4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata secondo le modalita' prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12 6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni )). 7. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12 )) 8. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, n.12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 10. 1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22". 2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere, nell'ordine, localizzate nei piani di insediamento produttivo dei comuni disastrati, in quelli dei comuni gravemente danneggiati facenti parte delle comunita' montane indicate nell'articolo 60 della predetta legge n. 219 del 1981, e in quelli dei comuni gravemente danneggiati. 4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potra' protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata secondo le modalita' prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applicano anche alle nuove iniziative che si insediano nelle aree o nuclei di sviluppo industriale delle regioni Campania e Basilicata. 6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative concernenti il settore industriale e quello dell'artigianato previsti nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e nei commi 3 e 5 sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le procedure di attuazione degli interventi di cui al comma 6 ed individua l'organismo competente per l'istruttoria. Le risultanze conclusive della stessa devono essere trasmesse entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana i conseguenti provvedimenti entro i successivi trenta giorni. 8. Nel rispetto dei termini procedurali indicati nel comma 7 i presidenti delle regioni interessate provvedono per le iniziative in materia di artigianato comportanti investimenti fino a due miliardi.
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Art. 11.
Art. 11. 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 12.
Art. 12. 1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, e' disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, e' altresi' concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonche' quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2. 5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa. 6. (( COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 12. 1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, e' disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, e' altresi' concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonche' quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2. 5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa. 6. Sono ammissibili ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entita' dei danni subiti, le iniziative dirette all'ampliamento o all'adeguamento funzionale delle aziende colpite dal sisma, anche se riferite ad attivita' affini o complementari.
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Art. 12-bis.
Art. 12-bis. (( 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumita', la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonche' la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 13.
Art. 13. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 13. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici, che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.
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Art. 14.
Art. 14. 1. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata. (( 1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento )) 2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 14. 1. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata. 2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Art. 15.
Art. 15. 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 . ((1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprieta' ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme gia' assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 15. 1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unita' abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera c), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari. 2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
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Art. 16.
Art. 16. 1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento, il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge e per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 17.
Art. 17. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 17. 1. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche agli immobili appartenenti ad opere pie od istituzioni private, purche' utilizzati come sede di asili nido, ovvero istituti di scuola materna o d'istruzione secondaria.
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Art. 18.
Art. 18. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 18. 1. Al fine di agevolare l'insediamento delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 23 novembre 1980, per le unita' immobiliari da destinare ad abitazione, e in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980, e' concesso un contributo per la riparazione o l'adeguamento antisismico o la ricostruzione delle strutture danneggiate, in misura non superiore al 25 per cento del costo di intervento e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. La relativa domanda, corredata da perizia giurata, deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.
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Art. 19.
Art. 19. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unita' minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981.
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 20.
Art. 20. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 20. 1. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al contributo concedibile, calcolato nei limiti dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente agli interventi sulle parti strutturali.
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Art. 20-bis.
Art. 20-bis.
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 21.
Art. 21. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 21. 1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: "In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente".
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Art. 22.
Art. 22. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 22. 1. Dopo il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono inseriti i seguenti commi: "13-bis. Si prescinde, inoltre, dall'espletamento del concorso qualora la convenzione di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sia stata stipulata dalle regioni e dagli enti pubblici in virtu' di idoneita' conseguita in concorsi validi per l'accesso al pubblico impiego. 13-ter. Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi e' riconosciuta una anzianita' pari al periodo di servizio prestato".
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Art. 23.
Art. 23. 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 14) che i termini per la presentazione del progetto di intervento, del comma 6-bis dell'art. 5, e dell'art. 23 del presente decreto-legge , sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 23. 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988.
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Art. 24.
Art. 24. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
Versione del 21 novembre 1987 — testo diverso
Art. 24. 1. Le disposizioni piu' favorevoli in materia di interventi nell'edilizia privata contenute nel presente decreto si applicano, a domanda da presentare nel termine del 31 dicembre 1988, anche a favore dei soggetti gia' beneficiari dei contributi, sempre che essi non abbiano riscosso il saldo finale dei contributi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Art. 24-bis.
Art. 24-bis. (( 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati )).
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 25.
Art. 25. 1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto".
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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Art. 26.
Art. 26. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro VIZZINI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70 foglio n. 3
Versione del 21 novembre 1987 — testo identico
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