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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415pubblicata il 4 ottobre 1995

Versioni di questo atto (4)

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Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore

Art. 2.

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

Art. 2. Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia)). La denuncia e' affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. 2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne. 3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione e' valida per gli esercizi 1995 e 1996. 4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, e' prorogato al 30 giugno 1995. 5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia)). Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfettaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994. 6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995. 9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno e' integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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Relazioni con altre norme

19952006abroga
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 — Le leggi che non tornano