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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415pubblicata il 4 ottobre 1995

Versioni di questo atto (4)

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dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 2 febbraio 2006

Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore

Art. 3.

Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali.

Art. 3. Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali. 1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: "del massimale o delle percentuali" sono soppresse. 2. L'ultimo periodo del comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppresso. 3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' soppresso. 4. La lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppressa. 5. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443". 6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "e non abitativo". 7. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "dei nove decimi" sono soppresse. 8. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalita' e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1". 9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di cui al comma 12"; nello stesso comma le parole: "28 febbraio 1995" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1995" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "(( L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa)) fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995".

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Relazioni con altre norme

19952006abroga
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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 — Le leggi che non tornano