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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415pubblicata il 4 ottobre 1995

Versioni di questo atto (4)

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dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 2 febbraio 2006

Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore

Art. 4.

Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

Art. 4. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni. 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole "prosciutto cotto", sono aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02)"; b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: '4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;'; b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente ((, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici)).'; c) nell'articolo 6, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.'; ((d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 'c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi')); e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.'; f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabili' sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobili'."; c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti"; d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "((20 dicembre 1995))"; al terzo periodo, le parole "all'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi"; e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: ((1) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "prodotti editoriali" sono aggiunte le seguenti: "di antiquariato"; nel medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche")); 2) al comma 6, le parole "Il margine di cui al comma 1 e' determinato globalmente" sono sostituite dalle seguenti: "Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: (("lettere b), b-bis) e b-ter)"; la parola: "francobolli" e le parole: "di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche," sono soppresse;)) le parole "di libri" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti editoriali di antiquariato"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ipotesi di applicazione del margine globale"; 3) al comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine"; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole "mezzi di trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da chiunque"; f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"; g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-bis) , le parole "entro il" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al". 2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;". 3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 9), dopo le parole "ex 10.07" sono aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02"; b) il numero 31) e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie ((nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo)); veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;"; c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507)); ((3-bis) Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni, dopo il numero 123-bis) e' inserito il seguente: "123-ter canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata")). 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 ((ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b-bis), che si applicano dal 1 gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano dal 1 gennaio 1996)). 5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507)).

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Relazioni con altre norme

19952006abroga
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 — Le leggi che non tornano