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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415pubblicata il 4 ottobre 1995

Versioni di questo atto (4)

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dal 4 ottobre 1995 al 10 ottobre 1995Apri il testo al 4 ottobre 1995Confronta
dal 11 ottobre 1995 al 30 novembre 1995Apri il testo al 11 ottobre 1995Confronta
dal 1 dicembre 1995 al 1 febbraio 2006Apri il testo al 1 dicembre 1995Confronta
dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 2 febbraio 2006

Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore

Art. 4-bis.

Art. 4-bis. (( (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-bis e' aggiunto il seguente: "27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere". 2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 41-bis e' sostituito dal seguente: "41-bis prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale")).

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19952006abroga
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 — Le leggi che non tornano