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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415pubblicata il 4 ottobre 1995

Versioni di questo atto (4)

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VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 4 ottobre 1995 al 10 ottobre 1995Apri il testo al 4 ottobre 1995Confronta
dal 11 ottobre 1995 al 30 novembre 1995Apri il testo al 11 ottobre 1995Confronta
dal 1 dicembre 1995 al 1 febbraio 2006Apri il testo al 1 dicembre 1995Confronta
dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 2 febbraio 2006

Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore

Art. 8.

Entrata in vigore

Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19952006abroga
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 — Le leggi che non tornano