Art. 8.
Entrata in vigore
Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 4 ottobre 1995 al 10 ottobre 1995 | Apri il testo al 4 ottobre 1995 | Confronta |
| dal 11 ottobre 1995 al 30 novembre 1995 | Apri il testo al 11 ottobre 1995 | Confronta |
| dal 1 dicembre 1995 al 1 febbraio 2006 | Apri il testo al 1 dicembre 1995 | Confronta |
| dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore mostrata | Apri il testo al 2 febbraio 2006 | — |
Art. 8.
Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
| Norma che dispone | Relazione | Norma colpita | Dal |
|---|---|---|---|
| Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296 | abroga | Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 5 | 2 febbraio 2006 |