Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415pubblicata il 4 ottobre 1995

Versioni di questo atto (4)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 4 ottobre 1995 al 10 ottobre 1995Apri il testo al 4 ottobre 1995Confronta
dal 11 ottobre 1995 al 30 novembre 1995Apri il testo al 11 ottobre 1995Confronta
dal 1 dicembre 1995 al 1 febbraio 2006Apri il testo al 1 dicembre 1995Confronta
dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 2 febbraio 2006

Testo vigente dal 2 febbraio 2006, tuttora in vigore — confrontato con la versione del 1 dicembre 1995

Art. 1.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994

Art. 1. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"; b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995" e "5 maggio 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995" e "5 novembre 1995" e le parole da: "La dichiarazione" a "5 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996."; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresi' sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale."; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresi' sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale."; e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: " 7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in societa' di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonche' in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, sempreche' abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalita' precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza."; f) dopo il comma 7-bis inserire il seguente: "7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996."; g) dopo il comma 7-ter inserire il seguente: " 7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovra' essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; h) il comma 11 e' sostituito dal seguente: " 11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potra' avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale."; i) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo."; l) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995". 2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati. 4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonche' i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994. 6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. ((Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' sostituito dal seguente: "Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471")).

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 2.

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

Art. 2. Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia)). La denuncia e' affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. 2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne. 3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione e' valida per gli esercizi 1995 e 1996. 4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, e' prorogato al 30 giugno 1995. 5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia)). Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfettaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994. 6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995. 9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno e' integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 3.

Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali.

Art. 3. Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali. 1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: "del massimale o delle percentuali" sono soppresse. 2. L'ultimo periodo del comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppresso. 3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' soppresso. 4. La lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppressa. 5. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443". 6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "e non abitativo". 7. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "dei nove decimi" sono soppresse. 8. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalita' e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1". 9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di cui al comma 12"; nello stesso comma le parole: "28 febbraio 1995" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1995" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "(( L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa)) fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995".

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 4.

Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

Art. 4. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni. 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole "prosciutto cotto", sono aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02)"; b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: '4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;'; b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente ((, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici)).'; c) nell'articolo 6, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.'; ((d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 'c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi')); e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.'; f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabili' sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobili'."; c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti"; d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "((20 dicembre 1995))"; al terzo periodo, le parole "all'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi"; e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: ((1) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "prodotti editoriali" sono aggiunte le seguenti: "di antiquariato"; nel medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche")); 2) al comma 6, le parole "Il margine di cui al comma 1 e' determinato globalmente" sono sostituite dalle seguenti: "Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: (("lettere b), b-bis) e b-ter)"; la parola: "francobolli" e le parole: "di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche," sono soppresse;)) le parole "di libri" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti editoriali di antiquariato"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ipotesi di applicazione del margine globale"; 3) al comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine"; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole "mezzi di trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da chiunque"; f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"; g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-bis) , le parole "entro il" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al". 2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;". 3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 9), dopo le parole "ex 10.07" sono aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02"; b) il numero 31) e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie ((nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo)); veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;"; c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507)); ((3-bis) Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni, dopo il numero 123-bis) e' inserito il seguente: "123-ter canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata")). 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 ((ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b-bis), che si applicano dal 1 gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano dal 1 gennaio 1996)). 5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507)).

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 4-bis.

Art. 4-bis. (( (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-bis e' aggiunto il seguente: "27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere". 2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 41-bis e' sostituito dal seguente: "41-bis prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale")).

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 5.

Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica

Art. 5. Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 17, comma 6, le parole "a decorrere dal 1 gennaio 1996" sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo."; b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 3, dopo le le parole "31 dicembre 1994", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995"; 2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole: "fondo di dotazione inferiore a" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a"; e al medesimo comma 5, lettera d), le parole: "fondo di dotazione" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato,"; 2-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo"; c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. c-bis) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; c-ter) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; c-quater) all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995". 2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". 3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille. 4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonche' le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". 5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali". 6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. 7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. 7-bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall' ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296)). 8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296)). 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell' articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 9. Al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995". 10. Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".

Versione del 1 dicembre 1995 — testo diverso

Art. 5. Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 17, comma 6, le parole "a decorrere dal 1 gennaio 1996" sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo."; b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 3, dopo le le parole "31 dicembre 1994", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995"; ((2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole: "fondo di dotazione inferiore a" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a"; e al medesimo comma 5, lettera d), le parole: "fondo di dotazione" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato,"; 2-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo")); c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. c-bis) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; c-ter) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; 2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". 3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille. 4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonche' ((le cooperative di garanzia ed)) i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. ((...))". 5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali". 6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. 7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. ((7-bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe)). 8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. ((Le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze)). (( 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico. 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente)) 9. Al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995". 10. Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 6.

Modalita' di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese

Art. 6. Modalita' di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 7.

Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990

Art. 7. Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990 ((1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le irregolarita' formali e la mancata allegazione di documenti o dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le irregolarita' o le omissioni stesse e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa)) 2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994. ((2-bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto))

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 8.

Entrata in vigore

Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione del 1 dicembre 1995 — testo identico

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

19952006abroga
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 13 settembre 2005, n. 296abrogaDecreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, art. 52 febbraio 2006
Decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 — Le leggi che non tornano