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Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

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Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147pubblicata il 25 giugno 2003

Versioni di questo atto (13)

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dal 25 giugno 2003 al 2 agosto 2003
Discordanza nella fonte: nome file 2003-06-25, FRBRExpression 2003-06-26
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dal 3 agosto 2003 al 28 dicembre 2003Apri il testo al 3 agosto 2003Confronta
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dal 4 agosto 2004 al 12 novembre 2004Apri il testo al 4 agosto 2004Confronta
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dal 28 dicembre 2004 al 29 luglio 2005Apri il testo al 28 dicembre 2004Confronta
dal 30 luglio 2005 al 31 dicembre 2005Apri il testo al 30 luglio 2005Confronta
dal 1 gennaio 2006 al 23 maggio 2007Apri il testo al 1 gennaio 2006Confronta
dal 24 maggio 2007 al 14 agosto 2007
Discordanza nella fonte: nome file 2007-05-24, FRBRExpression 2006-01-01
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dal 15 agosto 2007 al 7 giugno 2008Apri il testo al 15 agosto 2007Confronta
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dal 12 dicembre 2017, tuttora in vigore mostrataApri il testo al 12 dicembre 2017

Testo vigente dal 12 dicembre 2017, tuttora in vigore

Art. 12.

Art. 12. Interventi a favore delle imprese colpite da eventi ((meteorologici)) nel novembre 2002 1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi ((meteorologici)) del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002,)) i cui fabbricati ed immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. (( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17. )) 2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi ((meteorologici)) di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu' esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

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Relazioni con altre norme

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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 114modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 831 luglio 2007
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355modificaDecreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 1129 dicembre 2003
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Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147rinvia aDecreto legge 24 dicembre 2003, n. 35525 giugno 2003
Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147 — Le leggi che non tornano